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La concessione abusiva di credito da parte della Banca
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La cessione del credito relativa alle spese sostenute nell’arco di più annualità nell’ambito del cd. Superbonus

Con risposta n. 56/2022 su interpello proposto da un contribuente, l’Agenzia delle Entrate chiarisce come deve avvenire, nell’ambito degli interventi edilizi che fruiscono del cd. Superbonus, la cessione del credito relativa a spese sostenute a cavallo di due anni.

L’istante rappresentava di essere proprietario di un fabbricato residenziale unifamiliare, con accesso indipendente, iscritto nella categoria catastale F-2, relativamente al quale erano in corso interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico rientranti tra quelli ammessi alla detrazione prevista dall’art. 119 del decreto legge n. 34/2020 (cd. Superbonus).

Chiariva inoltre che intendeva avvalersi della cessione del credito corrispondente a tale detrazione e di aver già versato nel 2021 acconti per tali lavori; nel 2022 inoltre era previsto il versamento di ulteriori acconti nonché del saldo.

L’Agenzia delle Entrate, con articolata motivazione, chiariva la disciplina applicabile all’ipotesi sottoposta.

In breve, l’Amministrazione finanziaria precisava che l’art. 121 del cd. decreto Rilancio prevede che i soggetti che sostengano spese relative agli interventi ivi previsti possono scegliere, anziché di utilizzare direttamente la detrazione, di ottenere un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino ad un importo massimo pari al corrispettivo stesso; alternativamente, i contribuenti possono optare per la cessione del credito di imposta ad altri soggetti, tra cui banche ed intermediari finanziari.

L’art. 121, comma 1-bis del decreto Rilancio stabilisce inoltre che l’opzione per lo sconto in fattura può essere esercitata in relazione a ciascuno Stato Avanzamento Lavori, che per gli interventi ammessi al Superbonus non devono essere più di due per ciascun intervento complessivo; ciascuno stato di avanzamento deve far riferimento ad almeno il 30 % del medesimo intervento.

Per completezza, si rammenta che lo stato avanzamento lavori, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lett. d) del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018 “riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora” e deve precisare “il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci”.

Pertanto, qualora per gli interventi ammessi al Superbonus sia prevista l’emissione di stati avanzamento, il contribuente può quindi esercitare l’opzione per lo sconto fattura (o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione) soltanto qualora lo stato avanzamento si riferisca ad almeno il 30%  dell’intervento complessivo.

Statuisce, inoltre, l’Agenzia delle Entrate che, posto che lo stato avanzamento lavori non potrà che rendicontare il corrispettivo maturato sino a quel momento, in punto cessione del credito, “l’opzione potrà essere esercitata solo per l’importo corrispondente alla detrazione spettante con riferimento agli importi pagati nell’anno 2022, in applicazione del cd. criterio di cassa”.

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