14 Aprile 2022

La violazione degli obblighi informativi in capo agli intermediari finanziari nei servizi di investimento

In via generale, ai sensi dell’art. 21 T.U.F., nella prestazione dei servizi di investimento, gli Intermediari finanziari – fermo l’obbligo di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza – devono acquisire dai Clienti tutte le informazioni necessarie, operando in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati.